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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

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Regno d'Italia 50 occorrenze

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e

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(Domande dei creditori e dei terzi).

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Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi.

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(Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio).

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Al fine di assicurare la riscossione dei contributi dovuti dai soci, il giudice delegato su proposta del curatore, può in qualunque tempo ordinare

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Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito a sentenza del tribunale.

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Il curatore deve tenere un conto speciale delle vendite dei singoli immobili e dei frutti percepiti sui medesimi dalla data della dichiarazione di

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Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.

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Il concordato deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori votanti, la quale rappresenti due terzi della totalità dei crediti ammessi al

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Il concordato è approvato se riporta il consenso della maggioranza numerica dei creditori aventi diritto al voto, la quale rappresenti almeno i due

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Il curatore, con la scorta delle scritture contabili del fallito e delle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori

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Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a

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(Versamenti dei soci).

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(Apposizione dei sigilli).

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Dei provvedimenti immediati.

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(Adunanza dei creditori).

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(Delegazione dei creditori).

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(Fallimento dei soci).

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la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata. Si applicano inoltre

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(Concorso dei creditori).

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(Adunanza dei creditori).

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(Impugnazione dei crediti ammessi).

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La proposta del debitore è approvata quando riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti

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(Convocazione dei creditori).

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novembre 1930 sulla determinazione della misura dei compensi spettanti ai curatori dei fallimenti.

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La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di sentenza posteriore alla scadenza del

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medesimo. Se il concordato è stato approvato dalla maggioranza dei creditori votanti nell'adunanza, senza che tale maggioranza abbia raggiunto i due

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Se la comunicazione prescritta dall'articolo precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari, il tribunale, sentiti il

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Nel caso previsto dall'articolo precedente, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci, un solo giudice

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Nel caso di concordato mediante cessione dei beni a norma dell'art. 160, comma secondo, n. 2, questo non si risolve se nella liquidazione dei beni si

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(Rimozione dei sigilli e inventario).

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(Ammissione provvisoria dei crediti contestati).

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Del comitato dei creditori.

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(Pubblico registro dei falliti).

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Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte intorno alla responsabilità degli amministratori, dei

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(Integrazione dei poteri del curatore).

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Della vendita dei beni immobili.

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Della vendita dei beni mobili.

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(Versamenti dei soci a responsabilità limitata).

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(Fallimento della società e dei soci).

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(Amministrazione dei beni durante la procedura).

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(Cose non soggette all'apposizione dei sigilli).

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Le norme per la tenuta del registro saranno emanate con decreto del ministro per la grazia e giustizia. Fino all'istituzione del registro dei falliti

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(Concorso dei vecchi e nuovi creditori).

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Può essere omessa l'apposizione dei sigilli.

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(Modalità della vendita dei beni mobili).

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(Obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti).

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(Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente).

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(Apposizione dei sigilli da parte del pretore).

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(Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo).

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